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Statuto Fukai Nihon

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STATUTO DELL'ORDINE

 

                                                        ART. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita per iniziativa di Mauro Piacentini un’organizzazione culturale non lucrativa di utilità sociale denominata “Fukai Nihon 深い日本”. Questa può assumere, nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “L’Ordine” o semplicemente il suo nome.


                                                                   ART. 2 SEDE E DURATA

L’ordine svolge la propria attività nell’ambito territoriale Italiano e tramite le sue sedi distaccate nel mondo. Non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali. L’ordine ha sede legale in Genova. La sua durata è illimitata. 


                                                      ART. 3 SCOPO E ATTIVITA’ DELL' ORDINE

L’Ordine raccoglie a sé tutti gli appassionati del Giappone, in tutte le sue forme, sfumature e realtà. Siamo apolitici, non tolleriamo discriminazioni di razza, sesso o religione nelle nostre file, perché ognuno nella sua unicità può insegnare a qualcun altro.

Al fine di perseguire i suoi scopi, l’ordine potrà attivare tutte le attività che riterrà opportune per la realizzazione dei progetti e delle azioni che seguano il suo scopo.

L’ordine intende perseguire esclusivamente finalità culturali nei modi e nei tempi che gli organi interni decideranno, aprendosi alla gente, a chi conosce settori specifici della cultura giapponese, sia per la raccolta fondi e/o iniziative particolari.

L’ordine ha lo scopo di avvicinare le persone verso quest’incredibile cultura. Una nazione ricca di diversità, amata per ciò che ha rappresenta e porta avanti. I nostri campi d’azione saranno:

  • Cultura;
  • Entertainment e Collezionismo;
  • Viaggi;


Per entrare nello specifico dei punti di cui sopra fare riferimento al prospetto delle linee Guida. Ogni collegamento con attività commerciali, pubbliche o private, è fine solo al proprio sostentamento e/o al sovvenzionamento di progetti specifici. 


                                                     ART. 4 PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

La dotazione patrimoniale dell’Ordine è costituita da beni comuni. Tale patrimonio potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni, eredità, lasciti e donazioni, in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Altre entrate sono composte dalle quote “associative” dei membri che ne fanno parte, stabilite dal Consiglio, che ne regolerà altresì un loro successivo aumento e/o diminuzione. Ogni membro è tenuto a pagare la quota associativa nelle date e nei tempi stabiliti dal consiglio e comunicate prima della scadenza o rinnovo.

L’ordine potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi (membri o meno), mantenendosi sempre autonomo in qualsivoglia manifestazione della propria attività. I proventi delle attività svolte andranno a finanziare i progetti decisi dal Consiglio e dal Presidente.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata, ivi compresi i contributi (pubblici e/o privati) e i proventi da eventuali iniziative commerciali e non promosse dall’ordine (dirette e/o indirette), costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività ordinarie e/o straordinarie.

All’Ordine è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L’ordine deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Sono escluse eventuali donazioni benefiche.

                                                     ART. 5 ORGANI DELL’ORDINE

  • Il Consiglio;
  • Presidente;
  • Vice-presidente;
  • Domus;
  • Consilium;
  • Consiglio dei Pretori;
  • Segretario Generale;
  • Revisori;


Tutte le cariche sono elettive hanno la durata di 3 anni (tranne il presidente) possono essere gratuite o ricevere una compensazione se deciso dal Consiglio. È previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni d’ufficio (purché regolarmente documentate).

Alcuni organi possono essere creati temporaneamente dal Presidente e/o dal Consiglio per lo svolgimento di specifiche mansioni o progetti. Nel caso in cui questi si dovessero prorogare o rendere necessari in forma permanente si provvederà, tramite l’approvazione del Consiglio, alla loro implementazione nell’organico ufficiale senza dover cambiare il presente Statuto. La natura “provvisoria” sarà data dalla composizione e dalla durata che sarà decisa in base alla disciplina presa in esame e/o al progetto.
È vietata la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazione ed integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle S.p.a.

Fino ad entrata a regime dell’ordine seppur non ancora costituiti tutti gli organi di cui sopra (alcuni verranno col tempo, come le domus o il Consilium) l’ordine può ritenersi comunque operativo e legittimato ad operare.


                                                    ART. 6 IL CONSIGLIO

L’Ordine è retto dal Presidente e il Consiglio. Questo è composto da 3 componenti nominati uno dal Presidente e gli altri due decisi dagli appartenenti all’ordine. I componenti del consiglio devono avere la stessa visione e passione per i principi di quest’ordine. Col crescere dell’ordine i membri del consiglio possono passare da 3 a 5/7 per gestire meglio l’Ordine stesso.

Ogni qualvolta venga meno un componente (per abbandono, espulsione o decesso), si fa luogo alla sostituzione, indicendo nuove elezioni e ponendo ad interim membri scelti dal Presidente e dagli altri membri del consiglio. I nuovi membri decadranno dalla carica insieme agli altri al termine del triennio.

Il Consiglio ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria:

 -  programma anno per anno l’attività sociale in coordinamento col Presidente;

- approva entro il mese di novembre sia il bilancio consuntivo che quello  
  preventivo per 
l’annosuccessivo;

- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le
  alienazioni dei beni mobili ed immobili con collaborazione col Presidente;

-  delibera gli incrementi del patrimonio;

- provvede all'assunzione e/o licenziamento del personale e ne determina il
  trattamento giuridico ed economico, salvo cariche nominate dal Presidente;

-  provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici dell’ordine;

-  approva eventuali regolamenti interni;

- delibera, con la presenza di tutti i suoi componenti e con il voto favorevole di
  almeno 
i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto, il voto del
  Presidente è 
voto in più;

- delibera lo scioglimento dell’Ordine, a norma di quanto previsto dal successivo
   art. 
14, sentito il parere vincolante del Presidente

- esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente
  demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto, senza mai prevaricare i
   poteri 
e le prerogative del Presidente esplicitate o meno.

-  può emettere deleghe speciali e particolari al Presidente per permetter un più
    rapido 
e fluido funzionamento dell'Ordine.

I membri del Consiglio rispondono del loro operato davanti al Presidente e alla Legge. L'amministratore/i che ha o hanno agito in malafede o in dolo potrà o potranno essere chiamati personalmente a risarcire i danni provocati a terzi, all’ordine e a coloro che hanno confidato senza colpa nella regolarità degli atti compiuti dall'amministratore.  Possono utilizzare personale e altri organi creati ad hoc per lo svolgimento delle loro funzione.


                                                    ART. 7 RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si riunisce ordinariamente 2 volte l’anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 dei suoi componenti, salvo eventi che ne richiedano l’immediata convocazione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno 2/3 componenti (ivi compreso il Presidente) e le delibere sono adottate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
L'avviso di convocazione del Consiglio con relativo ordine del giorno deve essere spedito per lettera o tramite qualunque mezzo presente o futuro (email, sms, chat messager, ect.) almeno 30 giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con telegramma o altro mezzo rapido (sms, email, chat, message, ect.) da spedirsi minimo 24/48 ore prima della riunione fissata.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito “libro verbali” e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale e archiviati in formato cartaceo e/o supporto digitale presente e futuro. Alle riunioni del Consiglio partecipa senza diritto di voto il Segretario Generale, che assolve alle funzioni di segretario del Consiglio stesso. 

                                                      ART. 8 PRESIDENTE

La carica di Presidente spetta di diritto, vita sua durante, al fondatore Mauro Piacentini il quale potrà in ogni momento rinunciarvi.
In caso di rinuncia volontaria spetta solo e soltanto al Presidente indire una riunione degli appartenenti all’ordine e farlo sceglie con votazione completa tra una schiera di candidati.
Nel caso di decesso o inabilità, il nuovo Presidente è nominato a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio in via provvisoria (aspettando l’esito votazione) e il nuovo presidente pro tempore deve avere la  piena e assoluta condivisione della filosofia dell’Ordine.
Il Nuovo Presidente non avrà carica a vita, ma durerà 5 anni, con la possibilità di un singolo rinnovo, e così i successivi.
Dato il compito importante di questa figura, si può prevedere una figura transitoria finché il Consiglio non abbia trovato la persona giusta, si sottolinea la transitorietà, quindi il breve periodo.

Il Presidente ha la rappresentanza morale, cultuale e filosofica dell’Ordine, ne è il punto di riferimento ed è parte attiva in tutte le sue funzioni, progetti o atti.

Il Presidente è, altresì, Presidente del Consiglio in cui svolge un compito attivo e non solo rappresentativo:


- convoca e presiede il Consiglio, può proporre le materie, i progetti e le attività da
  trattare nelle rispettive adunanze;

- sorveglia il buon andamento amministrativo dell’ordine e predispone lo schema di 
  bilancio in collaborazione con i Revisori;

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, anche avvalendosi
  dell’ausilio del Segretario Generale;

- mantiene i contatti operativi con le Domus e presiede il Consilium;

- firma gli atti dell’Ordine;

- adotta ogni provvedimento che ritenga opportuno nell’interesse dell’Ordine,
  sottoponendolo poi a all’approvazione del Consiglio, (qualora non fossero già state
  deliberate deleghe specifiche) nella sua prima adunanza successiva.


Può delegare i suoi compiti in parte, al Segretario Generale o ad uno o più membri del Consiglio, o a persone qualificate e/o degne di fiducia all’interno o esterno dell’ordine. Il Presidente risponde del suo operato di fronte alla Legge.

                                                      ART. 9 VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio e il Presidente presentando persone (tra i propri membri) che si ritengano più adatte alla carica, che seguano a pieno i dettati e la filosofia dell’ordine. Il Presidente si riserva il veto nel caso in cui non siano rispettate a pieno le linee di cui sopra.

In caso di assenza o di impedimento momentaneo del Presidente ne esercita le sue attribuzioni salvo per i casi di cui sopra relativi a decesso, inabilità grave o abbandono. Può ricoprire la carica di Presidente ad interim fino alla nomina di quello nuovo se così decide il Consiglio. Il vice presidente, se ha le capacità, le caratteristiche e gli attributi necessari può essere ritenuto a pieno titolo un possibile successore.  


                                                     ART. 10  DOMUS

Le Domus sono le delegazioni dell’Ordine in altri stati e/o regioni. Queste rispondono direttamente alla sede centrale, e sono in contatto diretto per le mansioni amministrative e la realizzazione dei loro progetti. Si dovranno dotare degli stessi organi descritti in statuto, fatto salvo per il Presidente.
Sono dirette da un Console che gestisce e amministra la Domus, organizzandola nel modo più efficiente ed efficace per il raggiungimento degli obbiettivi nel rispetto delle direttive base della sede centrale.
Il Console non è né per nomina né per carica superiore al Presidente dell’Ordine, ma una sorta di delegato regionale.
Il Console rimane in carica 3 anni e viene eletto tra i membri dell’ordine facenti parte della Domus locale. Il Console può anche essere scelto dalla sede centrale tra i candidati locali che concorrono per la carica o quello reputato più opportuno per il ruolo da svolgere. Il Console può essere ri-eletto solo 1 volta.  La scelta del nuovo Console è ratificata dal Presidente.

Le Domus hanno un proprio Consiglio per la gestione della sede e dei progetti, ma questo non sovrasta quello centrale che rimane l’esempio amministrativo e funzionale che ogni Domus dovrà seguire.
Il Console e le Domus rispondono solo alla sede centrale nella figura del Presidente in primis e del Consiglio.
Atti di rilevanza amministrativa e gestionale (affiliazioni, fratellanze, contratti particolari, ect) saranno vagliati dalla sede centrale che seguirà le indicazioni delle Domus per la ratifica nel più rapido modo possibile.

Data la particolarità di ogni territorio le Domus sono organizzate nel modo più appropriato per lo stato o regione di appartenenza; a seguito della loro autonomia organizzativa, emaneranno i propri regolamenti per l’operatività e la disciplina interna (compito che spetta al consiglio locale), salvo restando l’applicazione di linee guida comuni a tutti.

Possono seguire progetti e iniziative proprie in linea con la filosofia e i principi dell’ordine, essere custodi delle proprie opere ma dovranno condividere i dati e i backup con la sede centrale.
Nel caso di inadempienze da parte dei Consoli o delle Domus, sono previsti provvedimenti disciplinari presi dal Presidente e dal Consiglio, prevedendo un commissariamento nel caso di situazioni gravi che servano a preservare l’operatività e onore dell’ordine. Tale commissario potrà o essere scelto tra i rappresentati del consiglio locale o uno indicato direttamente dal Presidente e dal Consiglio centrale

                                                     ART. 11 CONSILIUM

Il “Consilium” è l’assemblea dei Consoli, si terrà a rotazione nelle Domus appartenenti all’Ordine, in Italia o all’Estero, ed è presieduto dal Presidente o dal vice Presidente ricevutane la delega.
Si riunisce in assemblea ordinaria almeno 1 volta l’anno, e in via straordinaria tutte le volte che verrà ritenuto necessario.

Le comunicazioni per presenziare alle assemblee ordinarie e/o straordinarie seguiranno la stessa logica che si applica alle convocazioni del Consiglio d’Amministrazione.
Ha il compito di tenere uniti e in contatto tutte le Domus, ma anche quello di dirimerne questioni e conflitti tra di loro o con la sede centrale, e tutto quello che concerne la collaborazione tra case.

Nel caso di grandi progetti che implicano sforzi internazionali o interregionali, il Consilium funziona da organo di controllo operativo per gestire e armonizzare le attività. In questo caso le riunioni saranno decise in base alla programmazione del progetto e costituite figure o sub organi ad hoc.
Anche a queste riunioni inter domus per portare aventi progetti più complessi e articolati tra più nazioni, sarà il Presidente a seguirle e guidarle, o il Vice Presidente o altro membro della Fondazione ottenuta la delega.                                                                                                                                       

                                                    ART.12  CONSIGLIO DEI PRETORI

Formato da 3 membri in carica per 4 anni e senza possibilità di ri-elezione, si occupa dell’attuazione del Codice di comportamento ed etici, quindi è l’organo che è designato a determinare se e quali doli e/o problemi un membro dell’Ordine abbia creato.

Vengono scelti uno dal Presidente, uno dal Consiglio e uno con votazione da parte dei membri dell’Ordine. I Pretori dovranno avere una propensione (meglio se professionale) all’indagine e alle inchieste. Si riuniscono quando si presenta uno o più casi degni di nota o che richiedono il loro giudizio.
I Pretori possono farsi aiutare da membri interni o persone esterne per portar avanti il loro lavoro di gestione e investigazione.
Il rispetto delle persone e della privacy dev’essere uno dei principi che guiderà il loro lavoro, compresa l’obbiettività oggettiva dei casi, e dovranno adoperarsi perché questa sia rispettata.

I Pretori dovranno indagare sull’accaduto, ascoltare gli interessati coinvolti e i colpevoli, stilare un rapporto completo con l’indicazione della sentenza applicabile e le sue motivazioni.
La sentenza passerà al Presidente che la vidimerà per darne attuazione ma può anche decidere di ampliare le indagini o di non procedere, se si denota una sentenza sbilanciata, rimandando il fascicolo ai pretori con le note
relative, che provvederanno ad ampliare le indagini e/o chiudere il caso se lo ritengono opportuno.
La persona sottoposta a “giudizio” viene convocata e gli viene data lettura della sentenza e delle motivazioni.
Una volta dato luogo alla sentenza il “soggetto” che ne è destinatario può chiedere un ri-esame, presentando le sue prove e le sue motivazioni, oppure accettare la sentenza in toto.

Qualora si ravvisino colpe di natura penale connesse ai codici di ogni nazione coinvolta, il Consiglio dei Pretori provvederà a passare tutte le informazioni e i dati delle indagini alle autorità competenti.
 Nel caso fosse trovato innocente il membro può richiedere il re-integro alla sua posizione originaria qualora ne facesse richiesta. 

I fascicoli delle indagini, delle sentenze, le eventuali prove saranno sotto la responsabilità dei Pretori che dovranno averne cura e tenerli in posti dove non possano essere consultati da nessuno se non dà loro, il Presidente e i membri del Consiglio (quest’ultimi solo in caso di reale necessità).      

                                                  ART. 13 SEGRETARIO GENERALE                                            

Il Segretario Generale è nominato dal Presidente e i componenti del Consiglio scegliendolo tra i membri dell’Ordine o esternamente ad essa. I suoi compiti e la durata di questi, verranno decisi dall’organo al quale farà capo per le proprie attività.

Nel caso in cui fosse necessario si può nominare più di un Segretario. In questo caso il segretario più anziano e/o il più capace sarà quello con la maggior autorità tra quelli esistenti.

In generale, collabora con il Presidente nelle sue mansioni, nella attuazione delle deliberazioni del Consiglio e provvede alla corrispondenza, alla redazione dei verbali del Consiglio (di cui ne è responsabile) ed è parte della conservazione dell'archivio dell’Ordine.
   
                                                                                  ART. 14 I REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplementari, nominati dal Consiglio e dal Presidente, essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili solo una volta. I componenti effettivi eleggono tra di loro il Presidente del Collegio.

Il Collegio esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ordine, nonché il controllo delle spese sostenute e la loro validità e veridicità.

In collaborazione con il Presidente prende parte alla predisposizione dello schema di bilancio.

Lavora in collaborazione con i Pretori nei casi in cui le loro “giurisdizioni” si incontrino o qualora entrambi abbiamo bisogno di consultarsi su specifiche necessità. Possono essere coinvolti per pareri e/o sostenibilità riguardo lo svolgimento di progetti o attività commerciali.

                                                   ART. 15 I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l’Ordine deve tenere sono:

  • I libri e/o altri supporti dei verbali del Consiglio;
  • I libri e/o altri supporti del giornale della contabilità sociale;
  • I libri e/o altri supporti dell’inventario del materiale dell’Ordine;
  • I registri cartacei e/o digitali delle opere in custodia;

Anche le Domus sono tenute ad avere i propri “libri” di cui sopra e dovranno essere sempre e a disposizione per essere consultati dalla sede centrale.
Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati e timbrati dal segretario (o chi ne copre il compito) e firmati dal Presidente (o chi per lui è stato delegato), in ogni pagina. Nel caso delle Domus sarà il Console ad occuparsene.

Il Presidente si riserva il controllo del buon andamento e della regolarità dei libri e supporti del punto 3 e 4 di cui sopra. Per le Domus dovrà occuparsene il Console.

Mentre il controllo della regolarità per i libri al punto 1 è lasciata al Consiglio e quelli del punto 2 ai Revisori (idem per le Domus) che se ne assumo la responsabilità per la loro regolarità.

Tutti i libri di cui sopra sono a disposizione in ogni momento del Presidente e del Consiglio per controlli.

Altri libri o registri particolari potranno essere creati, conservati e redatti in base alla decisione del Presidente e/o del Consiglio qualora ci fosse necessità di libri ad hoc, assegnandogli un responsabile. 

                                                    ART. 16 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni anno, il Consiglio approva il bilancio consuntivo e quello preventivo per l’anno successivo.


                                                   ART. 17 ESTINZIONE DELL’ORDINE

Il Consiglio, con la maggioranza dei due terzi, e con parere vincolante del Presidente, delibera lo scioglimento dell’Ordine, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

In caso di scioglimento il Consiglio nominerà uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all’Ordine di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


                                                    ART. 18 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nell’atto costitutivo e nel presente statuto, oltre a far riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle disposizioni di legge in materia, si terrà conto delle delibere del Consiglio e del Presidente.
La costituzione di organismi provvisori, normative interne ed altro verrà accettato come fosse da statuto. Qualora queste norme e azioni diventeranno la consuetudine, si provvederà alla modifica dello stato secondo le norme vigenti o semplicemente a un tacito accordo tra Consiglio e Presidente, rendendo noto ai membri della Fondazioni le modifiche apportate.

                                                    ART. 19 NORMA TRANSITORIE 

Prima dell’entrata a regime degli organi costuditivi della Fondazione, è previsto un periodo transitorio in cui uno o più organi (compreso il Presidente) può sopperire alla mancanza dell’ordine predestinato.
La dura della transitorietà di queste funzione ad Interim dipenderanno da quando gli organi sotto delega andranno a pieno regime. In questo periodo L’ordine è pienamente legittimato e funzionante e può agire per portare avanti le proprie attività e la filosofia dell’Ordine.

                                                                                                                                                                                                                         IL PRESIDENTE

Statuto Fukai Nihon

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